servizi finanziari

Qualora il consumatore decida di acquistare un bene o un servizio ma non disponga delle sufficienti risorse finanziarie può decidere di pagare a rate o ricorrere ad un finanziamento.
Normalmente il soggetto che concede il finanziamento è la banca o la società finanziaria e, in alcuni casi, anche lo stesso venditore può fornire indicazioni in merito al finanziamento occupandosi direttamente dell’istruzione della pratica. E’ proprio questo il caso che viene definito credito al consumo, ovvero una operazione caratterizzata dalla destinazione del credito fornito ad un determinato scopo, ovvero al bene che viene nel caso venduto ed il cui acquisto viene effettivamente finanziato.
La Comunità Europea nonché il Codice del Consumo prevedono una serie di garanzie del consumatore in tali casi.
In particolare il consumatore prima della firma del contratto di finanziamento deve ricevere tutte le informazioni essenziali che gli permettano di prendere una decisione informata e consapevole così da impegnarsi esclusivamente secondo le proprie ed effettive disponibilità economiche
I moduli informativi devono essere esposti dai soggetti erogatori in luogo pubblico e ben visibili.
Il consumatore in ogni caso avrà diritto di ricevere una copia del contratto di finanziamento.
La direttiva 2008 n. 48 ha introdotto un modulo di informazioni base (SECCI) che devono essere rese obbligatoriamente e consegnate al consumatore prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento
Tale prospetto riepiloga le condizioni offerte generalmente dalla società di finanziamento o dalla banca nonché quelle particolari offerte al cliente specifico.
Dovranno essere indicati:
Nome dell’intermediario
Tipo di contratto
Importo richiesto
Numero di rate
Durata del finanziamento
Condizioni di prelievo
Garanzie richieste dal cliente
Costi del credito – TAN TAEG E TEGM oltre a imposta di bollo, spese di gestione partica ed eventuali altre spese connesse al contratto stesso.
La polizza assicurativa obbligatoria a garanzia del credito (questo costo sarà ricompreso nel TAEG) e le eventuali polizze ulteriori
Costi per la eventuale morosità e termini di modifica del finanziamento.
Aspetti legali del contratto, recesso, rimborso anticipato del credito.

Occorre quindi a questo punto chiarire alcuni aspetti che solitamente destano perplessità e la cui conoscenza è imprescindibile ai fini di una adeguata comprensione del contratto che si sta per sottoscrivere:
il TAEG ovvero il Tasso Annuo Effettivo Globale esprime il costo effettivo del prestito, tenendo conto delle commissioni e spese per il finanziamento nonché per il pagamento delle rate e consente effettivamente di comprendere il reale costo complessivo del finanziamento.
Il TAN ovvero il Tasso Annuale Nominale è il tasso che indica esclusivamente la misura degli interessi dovuti su un prestito, senza tenere in considerazione le spese, si usa per calcolare le rate di ammortamento del finanziamento.
Il TEGM o Tasso Effettivo Globale Medio esprime anche questo il costo effettivo del mutuo e determina il valore medio del tasso effettivamente applicato dagli intermediari a categorie di operazioni di credito.
L’ABF
Il consumatore che ritenga che l’intermediario abbia avuto un comportamento scorretto o poco trasparente, dovrà rivolgersi in primo luogo all’ufficio Reclami dell’intermediario o della banca che deve rispondere nei successivi 30 giorni.
Qualora l’intermediario non risponda al reclamo o la sua risposta non si ritenga soddisfacente, il consumatore potrà presentare reclamo all’Arbitro Bancario e Finanziario ABF che deciderà relativamente in breve tempo la questione.
Le pronunce dell’ABF non sono vincolanti come quelle del Giudice ma l’eventuale inadempienza è resa pubblica e quindi comporta un notevole ritorno negativo di immagine per l’istituto.
La pronuncia dell’ABF evidenzia e decide chi ha torto e chi ha ragione, non si ha quindi il raggiungimento di un accordo conciliativo.
Nel caso in cui la contestazione sia inerente a comportamenti scorretti dell’intermediario, relativi alla valutazione delle possibilità creditizie del cliente, alla mancata erogazione, alla revoca di un finanziamento, all’inasprimento delle condizioni applicate e per tutti gli eventuali comportamenti illeciti posti in essere dalla Banca, si può ricorrere tramite ricorso al Prefetto.

LA CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Parlando si servizi finanziari e di attività di finanziamento occorre menzionare l’organo che tutela il pubblico risparmio ovvero la Consob.
In particolare si occupa di:
– regolamentare la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio;
– autorizza i prospetti relativi ad offerte pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio dei mercati regolamentati, le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento;
– vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
– sanziona i soggetti vigilati;
– controlla le informazioni fornite al mercato dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
– accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato;
– comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori;
– collabora con le altre autorità nazionali e internazionali preposte all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari

CONCILIAZIONE CONSOB
Nell’ambito delle attività della Consob è stata introdotta la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la stessa, quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie, che assume grande rilievo per la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario.
Si tratta di una procedura di conciliazione e di arbitrato in ambito CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari, circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio (fondi comuni) collettiva.
Sostanzialmente l’investitore può attivare la conciliazione a patto che abbia già presentato formale reclamo al proprio intermediario, che ha generalmente 90 giorni per rispondere. Nel caso in cui non siano state attivate altre procedure di conciliazione, la procedura deve concludersi nell’ambito di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di dubbi o per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Federconsumatori più vicine a Voi per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.