IVA sulla TIA: i rimborsi non sono automatici

Giungono tuttora ai nostri sportelli richieste di cosa fare per recuperare l’iniqua applicazione dell’IVA sulla TIA (tassa igiene ambientale) in vigore dal 1999 al 2010 in numerosissimi comuni italiani. La Corte Costituzionale ha dichiarato nel 2009 non applicabile una tassa su di una tassa, aprendo la strada alle richieste di rimborso. A questa sentenza hanno infatti fatto seguito numerosissime sentenze della Corte di Cassazione che si è pronunciata in senso favorevole al rimborso dell’iva indebitamente pagata. Ricordiamo la battaglia che fu fatta soprattutto da questa organizzazione e le numerose cause collettive nei Tribunali di tutta Italia. Anche noi, a Siena, siamo in secondo grado con un gruppo di associati assistiti dai nostri legali. Si deve però precisare che  le sentenze della Cassazione non fanno legge: ogni sentenza a favore vale solo per i ricorrenti in quel procedimento. Il beneficio di un’eventuale vittoria rimarrà circoscritto a chi ha vinto il proprio processo in tutti e tre i gradi di giudizio. Non basta dunque presentare una nuova richiesta di rimborso, come sembra apparire da alcune notizie di stampa. D’altro canto nella maggior parte dei casi intraprendere una causa risulterebbe antieconomico, considerando oltretutto che alcuni “anni” di pagamento indebito (si evidenzia: della sola iva sulla Tia, non dell’intero tributo) , sono da considerarsi prescritti in mancanza di una precedente richiesta di restituzione.