assicurazione

Il contratto di assicurazione è «il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana» (art. 1882 c.c.).
I contratti di assicurazione, si dividono in due importanti categorie:
Assicurazioni contro i danni cioè il contratto col quale l’assicuratore si impegna a rimborsare all’assicurato i danni subiti in conseguenza del verificarsi di un sinistro, nei limiti e alle condizioni stabilite nella polizza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, le POLIZZE INFORTUNI, le ASSICURAZIONI CASA e le ASSICURAZIONI R.C AUTO (quest’ultime obbligatorie per legge).
Questo tipo di assicurazione ha una funzione “indennitaria”, serve cioè a ripristinare la situazione che l’assicurato aveva prima del sinistro.
Assicurazioni sulla vita cioè il contratto col quale si dà luogo al pagamento di un capitale o una rendita al verificarsi di un evento relativo alla vita umana che può essere la sopravvivenza (e in questo caso servono a creare i presupposti per l’erogazione di una rendita o di un capitale al raggiungimento di una certa età), la morte (in caso di morte prima della scadenza del contratto, corrispondono un capitale agli eredi per alleviare il più possibile il dissesto economico provocato dalla scomparsa del soggetto assicurato e produttore di reddito), o entrambe le cose nell’ “Assicurazione vita mista”.
Per questo le assicurazioni sulla vita, a differenza di quelle contro i danni, hanno una funzione “previdenziale”.
Nella POLIZZA VITA , se si decide di non proseguire nel contratto, si può scegliere tra due soluzioni: la riduzione e il riscatto.
La riduzione può essere richiesta, di norma, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio e ha lo scopo di tenere in vigore la polizza ma al valore ridotto. La compagnia assicurativa è comunque tenuta ad informare annualmente l’assicurato sul valore del capitale ridotto.
Il riscatto può essere richiesto, di norma, dopo aver pagato almeno una annualità di premio; il valore del riscatto nei primi anni della polizza è però addirittura inferiore al totale dei premi versati, inoltre chiedendo il riscatto delle polizze vita, prima che siano state pagate cinque annualità di premi, bisognerà restituire al fisco le detrazioni godute negli anni precedenti.
Ogni garanzia assicurativa diventa operativa solo in seguito al pagamento del costo della polizza stessa, il premio assicurativo, che rappresenta la controprestazione dell’assicurato necessaria per l’esecuzione del contratto.
Rischio: per legge l’assicurato ha l’obbligo di dichiarare tutte le circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del rischio (art. 1892 c.c.); se l’assicuratore viene a conoscenza, a contratto concluso, che gli sono state tenute nascoste circostanze influenti sul rischio, ha diritto ad annullare il contratto trattenendo i premi già pagati senza dover versare alcun indennizzo nel caso in cui il sinistro dovesse verificarsi.
Disdetta: per disdire un contratto di assicurazione non è sufficiente smettere di pagare il premio, che causerebbe solo un’automatica privazione della garanzia assicurativa e inadempimento contrattuale da parte dell’assicurato con tutto ciò che ne deriva, ma è necessario inviare una formale comunicazione scritta di recesso. La mancata disdetta o la disdetta fuori dai termini previsti dal contratto comporta come conseguenza il rinnovo automatico, sempre se previsto, dello stesso.

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Federconsumatori più vicine a Voi per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.