ambiente e salute
Le fonti del diritto alla salute si rinvengono in primo luogo nella delibera dell’OMS (organizzazione Mondiale della Sanità) del 1977 che definisce la salute come lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
La Costituzione italiana all’art. 32 riconosce e garantisce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure mediche gratuite agli indigenti.
Inoltre è previsto che nessuno possa essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Il SSN (servizio sanitario nazionale) italiano veniva istituito dalla L. 833 del 1978 prevedendo un sistema di servizi sanitari di prevenzione cura e riabilitazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurano l’eguaglianza dei cittadini.
Successivamente poi il Dlgs 502/1992 va a disciplinare giuridicamente le USL.
Soltanto con la L. 317/2001 viene istituito il Ministero della salute con la funzione di garanzia di equità nell’attuazione del diritto alla salute.
E’ proprio sotto la direzione e la vigilanza del Ministero della salute che opera l’Aifa (Agenzia Italiana del farmaco).
La responsabilità medica
La responsabilità professionale del medico nasce da una prestazione inadeguata cha ha delle conseguenze negative sulla salute del paziente. Tale prestazione inadeguata, molto comunemente identificata anche come malpractice medica, può dare luogo alla richiesta di un risarcimento danni che potrà essere rivolta direttamente al medico nel caso di attività libero professionale, oppure alla struttura sanitaria e al medico che effettivamente ha erogato la prestazione.
Il rapporto tra medico e paziente è disciplinato dalle obbligazioni contrattuali, proprio in forza del contatto sociale che si realizza tra tali soggetti dando poi luogo ad un obbligo di protezione da parte del medico e della struttura sanitaria nei confronti del paziente.
L’inadempimento posto in essere infatti deve essere valutato sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale e contrattuale.
Sostanzialmente l’accettazione di un paziente in una struttura che fornisce assistenza sanitaria-ospedaliera, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico detto di SPEDALITA’ e quindi comporta la responsabilità da contatto del medico dipendente dell’ente ospedaliero verso il paziente, atteso che, solo la diretta gestione della clinica costituisce elemento idoneo a consentire l’individuazione del soggetto titolare del rapporto di lavoro instaurato tra medico e paziente e quindi fonda la responsabilità.
Oggi si può dire che la tesi largamente condivisa inquadra la responsabilità del medico nell’ambito della responsabilità contrattuale in virtù del fatto che il medico stipula con il paziente un contratto che ha come oggetto una prestazione di opera intellettuale disciplinata come tale dall’art. 2230 c.c. e che nel caso in cui non sia correttamente eseguita lo assoggetta ad obbligo risarcitorio a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Per interventi di routine è necessario e sufficiente verificare se il sanitario ha eseguito la prestazione con la diligenza commisurata alla natura dell’attività esercitata.
Nel caso di interventi con problemi tecnici particolari e di particolare difficoltà occorrerà invece accertare dolo o colpa grave del medico che ha svolto la prestazione.
Da quanto specificato consegue che si realizzerà una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato:
a) Per il fatto dipendente dalla struttura stessa
b) Sia per il fatto del personale dipendente o ausiliario;
Nell’analisi del suddetto argomento occorre tener presente anche l’intervento della Legge cd Balduzzi, con la quale il legislatore, con decreto legge n. 158/2012 (come convertito dal la legge 189/2012) ha introdotto all’art. 3, comma 1, la disposizione: “ L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo comma ”.
IL CONSENSO INFORMATO
Il consenso informato in medicina è l’accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, personale e quindi non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l’esistenza di valide alternative terapeutiche.
Il contenuto della volontà può anche essere negativo. L’informazione costituisce una parte essenziale del progetto terapeutico, dovendo esistere anche a prescindere dalla finalità di ottenere il consenso. Nel caso in cui il paziente sia incapace di intendere e volere, l’espressione del consenso non è necessaria, purché si tratti di trattamenti dai quali dipenda la salvaguardia della vita o che, se rinviati o non eseguiti, cagionerebbero un danno irreversibile. L’obbligo del consenso informato è sancito dalla Costituzione, da varie norme, dal codice deontologico medico.
Come già riferito nella parte che tratta il diritto alla salute, l’art. 32 della Cost prevede espressamente che nessuno possa essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge che disciplina tale materia è la n. 833 del 1978 che impedisce di effettuare trattamenti sanitari e/o accertamenti senza il consenso del paziente, se questo non è in grado di esprimere il consenso e non ricorrono in ogni caso i presupposti dello stato di necessità disciplinato dall’art 54 cp e 2045 c.c.
Per quanto riguarda la richiesta di forma scritta del consenso, questa è prevista per:
a. Trapianti di organi e parti del corpo umano e per l’accertamento e la certificazione delle cause di morte (autopsia);
b. Interventi inerenti programmi per prevenzione dell’AIDS;
c. Accertamento dell’idoneità del donatore di sangue ed emoderivati.
Il codice di comportamento dei medici meglio detto anche Codice Deontologico del Medico prevede espressamente l’obbligo di acquisire il consenso informato da parte del paziente prima di intraprendere qualsiasi attività diagnostica o terapeutica e conseguenzialmente l’obbligo di non effettuare il trattamento nel caso di rifiuto della prestazione da parte del paziente.
Casi particolari:
Un aspetto degno di attenzione è quello inerente il consenso da prestare nel caso di minorenni. In questo caso infatti il consenso va chiesto ad entrambi i genitori in quanto esercenti la patria potestà.
Altro caso specifico è il Trattamento Sanitario Obbligatorio o TSO in questo caso il medico deve effettuare tutte quelle attività volte ad informare il consenso e la partecipazione di chi è obbligato ma nel caso in cui vi sia evidente impossibilità ed in mancanza del tutore o del legale rappresentante il medico attuerà la terapia.
In caso di emergenza tale per cui non è possibile chiedere il consenso del soggetto il medico dovrà provvedere ad effettuare la terapia, e potrà poi essere fatta valere l’esimente prevista dall’art. 54 cp ovvero dello stato di necessità.
Attenzione a non confondere il consenso informato all’atto medico con quello al trattamento dei dati sensibili per la protezione della riservatezza (privacy).
In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Federconsumatori più vicine a Voi per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.