Diritti del Consumatore
I diritti del consumatore trovano una disciplina di sistema nel Codice del Consumo (d.lgs. n°206 del 2005) che ha raccolto ed armonizzato le varie e frammentate normative fino a quel momento esistenti in materia, con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Per “consumatore” o “utente” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta mentre “professionista” è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Il codice riconosce ai consumatori ed agli utenti una serie di diritti fondamentali tra cui il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali, alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo tra i consumatori e gli utenti, all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza ecc.
Questi diritti sono garantiti attraverso la previsione di specifici obblighi a carico dei professionisti, resi stringenti dalla predisposizione sia di rimedi a difesa dei consumatori, sia di sanzioni per coloro che violano la disciplina.
Un ruolo fondamentale per garantire la effettività della tutela è svolto dalle Associazioni dei Consumatori, alle quali il Codice del Consumo attribuisce, tra l’altro, la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela di interessi collettivi (class action).
Di particolare importanza per le applicazioni pratiche che ne derivano è la parte III del Codice, che si occupa del rapporto di consumo.
E’ lì ad esempio che si trova la regolamentazione dei contratti a distanza e contratti stipulati fuori dai locali commerciali, che da diversi anni a questa parte, soprattutto in determinati settori, hanno avuto un aumento esponenziale, andando spesso a sostituirsi completamente ai contratti “tradizionali”, conclusi nei locali commerciali con la presenza fisica delle parti .
Si tratta di tutti quei contratti stipulati telefonicamente (ad es. contratti con gli operatori di telefonia), su internet, “porta a porta”(ad es. contratti per la fornitura di gas ed energia elettrica), per strada o comunque fuori dal negozio dove generalmente esercita il professionista (ad es. campagne promozionali effettuate all’interno dei supermercati, come nel caso tipico della vendita dei materassi), con i quali ciascuno di noi ha certamente avuto a che fare almeno una volta nella vita.
In casi come questi, nei quali il consumatore si presenta più vulnerabile, la normativa prevede una tutela maggiore, sia nel momento antecedente alla stipula del contratto, sia nel momento successivo.
La circostanza che il consumatore non prenda visione diretta del bene, che non abbia un confronto vis à vis con il venditore (es. nei contratti a distanza o telefonici) o che comunque venga contattato per l’acquisto di un prodotto o un servizio che probabilmente non avrebbe mai pensato di acquistare, rendono il gesto d’acquisto meno ponderato e pertanto più esposto a rischi.
Il legislatore pertanto obbliga il venditore, prima che il consumatore sia vincolato, a fornire una serie di informazioni tra cui: l’identità del professionista; il suo indirizzo; il prezzo totale di beni e servizi o, se non sia possibile stabilirlo in anticipo, le modalità per calcolarlo; informazioni sulla garanzia legale e sul recesso ecc. Queste stesse informazioni devono essere poi riportate per iscritto nel contratto definitivo.
Dopo la conclusione del contratto il consumatore dispone comunque di 14 giorni per esercitare, senza alcun onere aggiuntivo, il diritto di recesso (cd. diritto di ripensamento).
In questo genere di contratti, ma non solo, le condizioni contrattuali vengono stabilite dal professionista cosicché il consumatore, senza aver avuto modo di partecipare alla predisposizione delle clausole, è chiamato esclusivamente ad esprimere il suo consenso (contratti per moduli o formulari).
Le clausole vessatorie, ossia quelle che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, per non essere considerate nulle e quindi come mai apposte, tuttavia, devono essere oggetto di specifica trattativa e la prova della trattativa spetta al professionista. Nella pratica ciò si traduce nella specifica sottoscrizione da parte del consumatore, oltre che del contratto nella sua interezza, delle singole clausole riguardanti ad esempio le limitazioni al diritto di recesso, le limitazioni alla responsabilità del professionista e alla possibilità per il consumatore di agire in giudizio, la possibilità per il professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto o di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso ecc.
Di particolare rilevanza pratica per i consumatori è anche la parte IV del Codice del Consumo, che si occupa di sicurezza e qualità.
E’ qui ad esempio che viene disciplinata la responsabilità del produttore per i danni arrecati dal prodotto difettoso e la responsabilità del venditore per i difetti di conformità del prodotto venduto.
Per quanto riguarda il venditore, in particolare, questo ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, ossia: beni idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; conformi alla descrizione fatta dal venditore e con le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni ecc.
In caso di difetti di conformità, il consumatore che denunci il difetto entro due mesi dalla scoperta, nell’arco di un tempo massimo di due anni dall’acquisto del prodotto nuovo, ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Queste ed altre tutele sono previste dal Codice del Consumo, vero e proprio “testo sacro” sia per il consumatore sia per le Associazioni dei Consumatori, le quali quotidianamente si confrontano con le numerose problematiche poste dagli associati e dal mercato.